Il Sole 24 Ore – 31 gennaio 2012
Il decreto legge sulle liberalizzazioni
introduce nel nostro ordinamento il nuovo articolo 2463-bis del codice
civile, contenente la rilevantissima novità della «società semplificata a
responsabilità limitata» (Ssrl).
Una guida pratica su tutto quello che c’è da sapere per creare una società superleggera con un Euro.
Una guida pratica su tutto quello che c’è da sapere per creare una società superleggera con un Euro.
Angelo Busani – Emanuele Lucchini Guastalla
Il decreto legge sulle liberalizzazioni introduce nel nostro
ordinamento il nuovo articolo 2463-bis del codice civile, contenente la
rilevantissima novità della «società semplificata a responsabilità
limitata» (Ssrl) che, in deroga alle norme dettate dal Codice civile per
la Srl “ordinaria” e, più in generale, in deroga ai principi generali
del diritto delle società di capitali, potrà essere costituita senza
atto notarile e con un solo euro di capitale sociale. La novità non è
tuttavia immediatamente operativa, in quanto il decreto legge dispone
che, con decreto ministeriale, da emanare entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della legge di conversione, verrà «tipizzato lo
statuto standard della società» e verranno «Individuati i criteri di
accertamento delle qualità soggettive dei soci».
Soci infra 35enni
La Ssrl non sarà però di utilizzo generalizzato, potrà essere costituita solo «da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione». Potrà essere costituita sia con atto unilaterale che con atto plurilaterale; la Ssrl a unico socio, durante il corso della sua esistenza, potrà evolvere verso una situazione di pluripersonalità (ma con l’ingresso sempre di infra trentacinquenni); viceversa, la Ssrl pluripersonale potrà perdere questa caratteristica e divenire una Ssrl unipersonale.
L’atto costitutivo
Se la regola delle società di capitali è che la società può essere costituita solo con atto pubblico notarile, l’atto costitutivo della Ssrl potrà essere redatto anche nella forma della “semplice” scrittura privata, anche non autenticata (e quindi senza l’assistenza di alcun professionista) con alcune indicazioni indispensabili.
La denominazione sociale
La Ssrl dovrà esplicitamente indicare, nella propria denominazione, che si tratta di una Srl “semplificata”. La nuova norma dispone inoltre che la denominazione di «società semplificata a responsabilità limitata», l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del Registro delle imprese presso cui la società è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
Capitale sociale e conferimenti
La Ssrl nasce praticamente senza patrimonio, il che è una vera e propria rivoluzione nel campo delle società di capitali (delle cui obbligazioni, come noto, risponde solo il capitale sociale senza che in questa responsabilità sia coinvolto il patrimonio personale dei soci): la nuova norma impone infatti che il capitale sociale sia versato in misura non inferiore a un solo euro. Evidentemente, tutto le banche faranno meno che finanziare queste società in mancanza di una fideiussione personale dei soci o soggetti loro collegati. La nuova norma non dice nulla sul punto dell’indicazione dei conferimenti nell’atto custitutivo, ma è evidente che un riferimento a essi deve essere fatto. La norma stessa, d’altro canto, pretende che al Registro delle imprese sia presentata la ricevuta comprovante il versamento dei decimi in banca: è questo probabilmente l’effetto di un taglia/incolla del legislatore non troppo meditato, che costringerà chi costituisca una società con il capitale di un euro, a versare in banca 25 centesimi.
Il deposito al Registro imprese
L’atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l’ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L’iscrizione è effettuata con la “comunicazione unica”, esente da diritti di bollo e di segreteria. La norma non parla di imposta di registro e quindi è da credere che non vi sia alcuna deroga su questo punto. Una volta avvenuto questo deposito, il Registro delle Imprese deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti della legge e procedere al l’iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni; se questo termine decorre, la questione passa al giudice del Registro imprese dei tribunale, il quale, verifice ta la sussistenza dei presupposti, ordina l’iscrizione con decreto.
Cessioni di quote e modifiche statutarie
La super semplificazione disposta dalla nuova norma per l’atto costitutivo ha riverberi importanti anche per gli atti che occorre formare durante l’esistenza della società. In particolare, è disposto che il verbale recante modificazioni detratto costitutiva deliberate dall’assemblea dei soci sia redatto per scrittura privata (e non più con atto pubblico notarile, com’è la regola per le modificazioni statutarie delle società di capitali). La nuova norma non ripete per questo caso la disciplina del controllo di legittimità disposta per l’atto costitutivo e cui sopra si è accennato (e cioè controllo del Registro Imprese e, in via subordinato, il decreto del Tribunale) ma evidentemente si tratta di un “passaggio” che non può non intendersi ripetuto nel caso delle modifiche statutarie. Per scrittura privata non autenticata è poi possibile l’atto di trasferimento delle partecipazioni: anche qui la nuova norma deroga alle regole ordinarie e cioè ali’atto noterileo all’atto con firma digitale veicolata verso il Registro imprese per il tramite di un commercialista. Sia per il verbale di modifica statutaria che per l’atto di cessione di quote. la nuova norma non parla di imposta di registro nei come invece accade per gli atti costitutivi, di diritti di bollo e di segreteria; ed è quindi da pensare che in questo caso si applichino le regole ordinarie.