Pagine

Visualizzazione post con etichetta 2012. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta 2012. Mostra tutti i post

sabato 14 gennaio 2012

Minimi 2012, il nuovo regime di vantaggio per i giovani e i lavoratori in mobilità

Fatture dei minimi senza ritenuta e impossibilità di usufruire del regime per chi lo abbandona per scelta o per motivi di esclusione: queste sono solo alcune delle importanti novità contenute nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2011, con cui si forniscono le istruzioni del nuovo regime dei minimi.

Immagine FiscoeTasse
È in vigore dal 1° gennaio 2012 il nuovo regime dei minimi (chiamato “di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”), così come modificato dalla Manovra correttiva di luglio (art. 27 del D.l. 98/2011).
Il nuovo regime è stato anche definito dalla stampa un “paradiso fiscale”, visti i vantaggi che comporta non solo sul fronte degli adempimenti, ultra semplificati, ma anche su quello del prelievo, considerato che l’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata fissata al 5%.
Il citato art. 27 demandava ad uno o più Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate il completamento della disciplina del nuovo regime e così, dopo un lungo periodo di silenzio, finalmente il 22 dicembre scorso è stato pubblicato il Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate n. 185820, che fornisce le disposizioni attuative del nuovo regime.

Condizioni

Possono accedere al nuovo regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012 o che l’hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007.
Alle condizioni previste dal precedente regime dei minimi, la manovra Correttiva ha aggiunto tre ulteriori condizioni:
  • non aver esercitato, nei 3 anni che precedono l’inizio attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa (anche in forma associata o familiare);
  • l’attività che si vuole assoggettare al regime dei minimi non deve essere il proseguimento di un’altra, svolta prima come dipendente o autonomo; fa eccezione il periodo di tirocinio obbligatorio. A tal proposito il Provvedimento del 22.12.2011 ha specificato che tale condizione non è richiesta per la fruizione del regime in esame, qualora il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà;
  • è possibile proseguire un’attività d’impresa svolta prima da un altro soggetto purché l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello interessato dal regime dei minimi, non sia superiore a 30.000 €.
I contribuenti in possesso dei requisiti per accedere al nuovo regime agevolato, possono comunque decidere di rinunciarvi e di optare in alternativa per:
  • il regime ordinario. L’opzione è valida per almeno un triennio e decorso il periodo minimo, per ciascun anno successivo fino alla revoca; deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria con la prima dichiarazione annuale IVA successiva alla scelta operata. Secondo quanto indicato nella circolare n. 73 dell’ Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2007, l’opzione può avvenire tramite un comportamento concludente. Il Provvedimento direttoriale del 22.12.2011 ha specificato che i soggetti che esercitano l’opzione determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo secondo le modalità ordinarie previste dal TUIR (titolo I capo V e VI), avvalendosi dei regimi contabili ordinario o semplificato e che a seguito dell’opzione, i contribuenti devono porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili dai quali erano precedentemente esonerati;
  • il regime semplificato degli ex minimi, previsto dall’art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011. In questo caso l’opzione viene comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Durata

Il nuovo regime dei minimi si applica per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro anni successivi. Il Provvedimento del 22.12.2011 ha specificato che per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva, si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa, e non alla sola apertura della partita Iva.
In deroga al limite quinquennale di durata del regime, questo potrà essere utilizzato anche oltre il 4° periodo d’imposta successivo all’inizio dell’attività, ma non oltre il periodo d’imposta in cui il contribuente compie il 35° anno d’età.
Quindi:
  • a prescindere dall’età c’è la possibilità di avvalersi del regime di vantaggio per 5 anni, da quando l’attività è iniziata;
  • per i contribuenti giovani (under 35) c’è la possibilità di avvalersi del regime per più di 5 anni, ma non oltre il periodo d’imposta in cui il contribuente compie i 35 anni.

Un’importante novità contenuta nel Provvedimento del 22.12.2011 precisa che coloro che per scelta o per il verificarsi di una causa di esclusione cessano di applicare il regime agevolato, non potranno più avvalersene, anche laddove nel corso del quinquennio o non oltre il periodo d’imposta di compimento del 35° anno d’età, tornino in possesso dei requisiti previsti

Contribuenti che provengono da altri regimi

I soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2008 e, pur avendo i requisiti previsti per usufruire del regime dei minimi, hanno deciso di non fruirne, optando invece per il regime delle nuove iniziative produttive (articolo 13 della Legge 23.12.2000 n. 388) o per quello ordinario, possono dal 2012 utilizzare il nuovo regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità per i periodi d’imposta residui al completamento del quinquennio, ovvero non oltre il periodo d’imposta di compimento del 35° anno d’età; resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario.

Nessuna ritenuta

L’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali per il nuovo regime dei minimi è fissata al 5%.
Il Provvedimento del 22.12.2011 chiarisce che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta (diversamente si sarebbero generate posizione creditorie nei confronti dell’erario, visto l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta). A tal fine i contribuenti dovranno rilasciare una dichiarazione dalla quale risulta che il reddito in questione è soggetto ad imposta sostitutiva.

Adempimenti semplificati

Il Provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 22.12.2011 ha chiarito che i nuovi minimi,  oltre agli adempimenti previsti dall’art. 7 del DM 2.1.2008 (per esempio numerazione e conservazione delle fatture nonché certificazione dei corrispettivi) sono:
• obbligati a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, e quindi devono essere inseriti nell’archivio VIES;
• esonerati dall’obbligo di effettuazione dello spesometro;
• esonerati dall’obbligo di comunicazione delle operazioni con Paesi black-list;
• esonerati dall’obbligo di certificare i corrispettivi se svolgono le attività previste dall’art. 2 del D.P.R. n. 696/1996.

2 FILES ALLEGATI
Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 185820 del 22.12.2011
Art. 27 del D.l. 98/2011 (Manovra Correttiva)

fonte: fiscoetasse.it

ACE - il premio fiscale alla capitalizzazione in Unico 2012


Decorre già da quest’anno la nuova agevolazione ACE (aiuto alla crescita economica) il cui sconto fiscale sull'incremento di capitalizzazione si può applicare sui versamenti di giugno di UNICO 2012

Immagine FiscoeTasseL’ACE (aiuto alla crescita economica , o in inglese Allowance for corporate equity, più focalizzato sull’impresa) è una agevolazione fiscale prevista all’art.1 del Decreto Monti che premia gli imprenditori "virtuosi"  e la capitalizzazione dellìazienda in proprio. Introduce infatti la deducibilità dall’imponibile di parte dell’incremento di capitale proprio dell’impresa (calcolato rispetto al patrimonio netto alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010) moltiplicato per un coefficiente fissato annualmente dal governo.
E' di fatto una norma retroattiva, cioè si applica sulle ricapitalizzazioni realizzate in tutto il 2011, anche prima dell'entrata in vigore del decreto

E’ destinata a:
  • società di capitali,
  • cooperative
  • enti commerciali
  • società non residenti ma con stabile organizzazione in Italia

 ma anche società  di persone e imprenditori individuali purché in contabilità ordinaria. per questi si attende però un decreto specifico sulle modalità di calcolo ma il beneficio che risulterà dovra essere analogo.

Il premio fiscale che ne risulta ad esempio per le imprese soggette a IRES è dell’0,825% (aliquota del 27,5% sul 3% del capitale conferito) nel primo anno di applicazione. La deduzione si ripete negli anni successivi moltiplicando quindi l’effetto premiale in caso di ulteriori incrementi di capitale.

Il fine chiaro è il rafforzamento del patrimonio delle imprese italiane il cui capitale netto dai dati Cerved Group risulta cresciuto nel triennio 2007-2010 più del 15% ma è pur sempre in coda rispetto ai Paesi UE.

La logica  sembra quella di  detassare le ricapitalizzazioni in misura pari a una percentuale di interesse simile a quella del mercato finanziario per equiparare la deducibilità degli oneri finanziari di chi utilizza i prestiti con quella di chi si autofinanzia, con l’ulteriore beneficio della riduzione degli oneri finanziari che deriverebbero dall’utilizzo di capitali esterni (con deducibilità limitata, tra l’altro).

 A molti ricorda a vecchia DIT poi decaduta ma è forse generosa in quanto quest’ultima prevedeva una riduzione di aliquota e non la deducibilità dall’imponibile dell’incremento patrimoniale, e poneva oltretutto con un limite massimo a tale l’incremento pari al patrimonio netto.

Ma vediamo meglio i soggetti interessati e come si calcola

A C E Come si calcola :

L’ aliquota percentuale che sarà fissata dal MEF ogni anno entro il 31 gennaio, si applica come coefficiente di riduzione del capitale proprio reinvestito, determinato alla chiusura dell’esercizio come differenza sull’anno precedente .
Per il primo triennio è stata fissata per società di capitali e enti commerciali al 3% .

L’incremento di capitale su cui si deve applicare l’aliquota percentuale è dato dalla somma algebrica di variazioni in aumento e in diminuzione di capitale proprio rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010.
Si considerano variazioni in aumento i conferimenti  in denaro dei soci (dalla data del versamento effettivo ) ma non quelli in natura ovvero :
  • aumenti di capitale sociale,
  • versamenti di sovrapprezzo di azioni o quote,
  •  versamenti in conto capitale o a fondo perduto,
  • conversione in azioni di prestiti obbligazionali
  •  gli utili non distribuiti ma accantonati a riserva ( dalla data della delibera di accantonamento, tipicamente la data di approvazione bilancio) .

Da notare che invece i versamenti dei soci come finanziamento non rientrano nel computo perché si tratta di debiti e non di poste del patrimonio netto.
Per le nuove imprese si considera incremento l’intero patrimonio conferito con l’inizio attività.
Nel caso specifico delle COOP va sottolineato che gli accantonamenti a riserva legale come tutte le riserve indisponibili non vengono considerati incrementi patrimoniali ai fini ACE.

Rilevano invece come decrementi di capitale :
  •  l’attribuzione ai soci di utili
  •  gli acquisti di partecipazione
  • gli acquisti di aziende
  • i conferimenti ai soci in natura (es beni aziendali)
 a partire dal 1 gennaio dell’anno in cui sono stati effettuati .

Le perdite di esercizio non essendo attribuite a soci non dovrebbero rilevare ai fini ACE

ESEMPIO
Incremento di capitale effettuato al 1.1. 2011 = 200.000 di euro
Aliquota 3% su 100.000 = 6.000  (rendimento nozionale)
Variazione in diminuzione reddito imponibile IRES = 6000
Aliquota IRES 27,5% SU 30000= 1670 euro di risparmio fiscale

La ricapitalizzazione di 200000 rileva anche nel 2012 a cui si possono aggiungere eventuali utili di esercizio non distribuiti l’anno successivo es. 50000 + 200000 (anno 2011)
il 3% di 250.000  sono 7500 euro di deduzione dall’imponibile con un risparmio del 275 di imposta IRES anche su questa somma.
Se l’aumento di capitale sociale però è stato effettuato ( versato) ad es. il 1 ottobre 2011,  la somma va ridotta in proporzione ai giorni effettivi tra la data del versamento e la data di chiusura dell’esercizio prima di moltiplicarla per l’aliquota (in questo caso 200.000 euro x 92gg/365).
fonte: fiscoetasse.it